Cassation Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for drug trafficking due to non-evident legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Ali Sabri's appeal challenging the legal qualification of facts in a plea bargain sentencing. Sabri argued the court erred in classifying the offense under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code, while the prosecution contended the error was not evident from the indictment. The court ruled that such qualification errors are inadmissible unless they are immediately and obviously eccentric to the charged facts, which were not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts in a plea bargain is inadmissible unless the error is immediately and obviously eccentric to the charged facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a CARATE BRIANZA il 15/01/2002 avverso la sentenza del 12/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Ali Sabri, che deduce la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché l'erronea qualificazione del fatto contenuto nella sentenza di "patteggiamento" è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione ravvisabile nella vicenda in esame, come emerge dalla mera lettura del capo 4), in cui sono contestate centinaia di episodi di cessione di sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MStefano rbetta ndrea Gen ili ILINC 11 FlitIVO,i.
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