Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible except for specific statutory grounds not met here.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeals filed by three defendants against a settlement sentence inadmissible. The appellants argued for violations of law and defects in reasoning regarding Article 133 of the Penal Code, but the Court found these grounds did not fall within the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay a monetary sanction of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on settlement agreements are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the Court found none of these exceptions applicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
il 06/01/2003 BOUZEKRAOUI SAID nato il 24/08/2001 NAOUAR HAMZA nato il 14/04/1998 avverso la sentenza del 05/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che i ricorsi proposto nell'interesse di Walid Saad, Said Bouzekraoui, Hamza Naouar, che, con distinti atti di identico contenuto, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M