Cassation appeal dismissed as parties' settlement agreement precludes new recidivism and penalty substitution arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties' settlement agreement at the appellate level waived the right to raise new grievances regarding recidivism and penalty substitution. Angelo Sicali argued that the lower court failed to apply specific provisions on penalty substitution, but the court found these issues were not part of the agreed terms. Consequently, the appeal was rejected, and Sicali was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement in the appellate judgment waives the right to raise new grievances in the cassation appeal, except for illegal sentencing and defects in the party's will or prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CATANIA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Sicali, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle pene sostitutive, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame, e dovendosi ribadire che le pene sostitutive non erano oggetto dell'accordo, sicché al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Stef rbetta A etre iDEPOSITATA IN i MA 2026 Funzl naTtu jiL Ma! a De .5aatiA