Italian court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to factual appreciation of escape and murder attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code was not legally flawed. The appellant, Manuel Pisano, argued for leniency based on his cooperation, while the court emphasized his dangerous conduct involving escaping home arrest, carrying a gun, and shooting in public. The decision stands because the appellate court's factual assessment was not manifestly illogical, thus precluding review on grounds of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance made a factual appreciation that is not manifestly illogical, as such errors are not subject to review in the interest of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SIRACUSA il 25/04/1990 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Pisano, che, con due motivi collegati, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito spiegato, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico — e quindi non censurabile in sede di legittimità - la mancata riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen., nonostante l'avvenuto riconoscimento della collaborazione ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando la condotta dell'imputato, il quale, avendo saputo di un tradimento della moglie, intendeva ucciderla e, tal fine, non ha esitato ad evadere dal luogo degli arresti domiciliari, a portare in luogo pubblico una pistola e ad esplodere un colpo d'arma da fuoco; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
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