Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating statutory limits on appeals against settlement agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging settlement agreements. The appellant argued violations of procedural law and motivation defects, but these issues fall outside the narrow exceptions allowing review of such judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against settlement agreements are strictly limited to the express statutory exceptions regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding general procedural or motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
corso proposto nell'interesse di Ahmed Essaounak, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Stefatvorbetta Andrea Gentilt\tt DEPOS7ATA INi l 'G 2O26 # Plm hen D ..Sezh13