Cassation court dismisses appeal regarding substitute sentence rejection and penalty determination due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Lorenzo Di Palma's appeal against the Bari Court of Appeal's decision rejecting his request for a substitute sentence and determining a three-year prison term. The appellant argued for a substitute sentence based on recidivism, but the lower court correctly applied the principle that specific prognostic evaluation is required only when rejecting such requests, noting the defendant's prior convictions for violating preventive measures against dangerous persons. Furthermore, the court found no error in the penalty determination since a sentence below the statutory average does not mandate detailed justification beyond the adequacy criterion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may reject a substitute sentence request based solely on prior criminal records if they demonstrate negative prognostic elements regarding reintegration and risk of recidivism, and no specific detailed motivation is required for sentences below the statutory average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O nato a ANDRIA il 18/03/1970 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Di Palma, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. stante anche la disapplicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha formulato una valutazione prognostica negativa in ordine alla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni connesse all'applicazione della sanzione sostitutiva richiesta - valutazione differente da quella richiesta per la sussistenza della recidiva, che implica, invece, l'accertamento di una maggiore capacità a delinquere -, in ragione di tre condanne definitive per la violazione della misure di prevenzione nei confronti della persone pericolose di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01); rilevato che il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ravvisato la congruità della pena base, fissata in tre anni di reclusione - e quindi ben inferiore al medio edittale -, dovendo ribadirsi che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01) stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.Mt Stefano C ett A drea Gentili btpoSn'ATA tfq '