Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to statute of limitations suspension and non-devoluted issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the appeal as inadmissible, ruling that the statute of limitations was suspended under Article 159 of the Penal Code for acts committed between August 2017 and December 2019. The appellant's second ground, alleging a violation of Article 20 of D.Lgs. 139/2006, was rejected because it had not been raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The statute of limitations is suspended for crimes committed between 3 August 2017 and 31 December 2019; issues not devoluted to the Court of Appeal cannot be raised for the first time in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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E nato a FOGGIA il 05/10/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Di Torna, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, essendo il fatto commesso in data 11 novembre 2019, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.
U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Stefa urbetta A drea Gentili ,t t