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Ordinanza — n. 16822/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and procedural error absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it merely repeated generic criticisms already addressed by the lower court. The appellant argued for non-punishment based on the small sum involved and the duration of the conduct, but the lower court found these elements insufficient to establish the required legal conditions. Since no new grounds were presented and no procedural error was found, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic criticisms already examined by the lower court without presenting new arguments or evidence, and the absence of a procedural error precludes the imposition of costs.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments non-punishment cause procedural error absence costs sanction sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
EFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Samir Lakhdar, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
EFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Samir Lakhdar, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

EFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Samir Lakhdar, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione sia alla somma indebitamente percepita, pari a alcune migliaia di euro, ciò che esclude la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità", sia della non occasionalità della condotta, durata da maggio 2019 a febbraio 2020; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M