Italian Court dismisses criminal appeal for tardiness and generic criticism, ordering fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Davide Marazzina and Francesco Bucci against a Milan appellate court decision. The court ruled that Marazzina's appeal was untimely, filed after the 45-day deadline expired, while the other arguments regarding sentencing and lack of motivation were rejected as generic criticisms of facts already thoroughly examined. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen. Appeals are inadmissible if filed after the statutory deadline or if they merely reiterate generic criticisms of facts already decided without new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a VAPRIO D'ADDA il 16/03/1989 MARAZZINA DAVIDE nato a LODI il 20/12/1986 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Davide Marazzina, che contesta la dichiarazione dell'appello per tardività, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, decorrente dal 1 settembre 2025 - essendo il dies a quo scaduto il 5 agosto, e quindi in periodo di sospensione feriale -, è spirato il 15 ottobre 2025, mentre l'appello è stato proposto il 18 ottobre; rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bucci, che deducono il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, per un verso, ha ribadito la sussistenza delle condotte ascritte all'imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni di due acquirenti dello stupefacente, che hanno indicato nel Bucci il loro fornitore, e, per altro verso, ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. stante la non occasionalità della condotta, come acclarata dalle plurime cessione di droga a lui ascritte, nonché dei precedenti penali, specifici, reiterati e ravvicinati nel tempo; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche quanto a Bucci, e alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria quanto a Marazzina, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una motivazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. stante l'assenza di elementi valutabili a tale scopo e i precedenti penali dell'imputato, e considerando che la tardività dell'appello di Marazzina ha reso definitiva, nei suoi confronti, la sentenza di primo grado; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M