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Ordinanza — n. 16816/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal grounds after settlement agreement. Parties waived all grievances except illegal sentencing and consent issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16816/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tiziano Bonsignori inadmissible because the parties had reached a settlement agreement. Bonsignori argued for a violation of law regarding the qualification of facts under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, but the court found that the agreement implied a waiver of all further grievances. Consequently, the appeal was rejected, and Bonsignori was ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.; Upon reaching a settlement agreement, parties waive all grievances in subsequent legitimacy proceedings, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement waiver legal qualification error waiver of grievances procedural waiver rule risarcimento per errore giudiziario mancata attuazione degli accordi illeciti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 599-bis proc. pen.
pen., con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
art. 444 cod. proc. pen
pen, è inammissibile in quanto, non trattandosi — a differenza di quanto indicato dal ricorrente - di sentenza ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ato a ROMA il 15/03/2001 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Tiziano Bonsignori, che deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto, non trattandosi — a differenza di quanto indicato dal ricorrente - di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Stefan rbetta A dre Gen DEposrMTA '1 A¦ 1 M2O26 F