Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding mitigating circumstances and substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal as the first ground was generic because the lower court properly denied generic mitigating circumstances based on the irrelevance of the pandemic. The second ground concerning substitute penalties was also dismissed due to the appellate court's adequate reasoning on the defendant's reformatability and criminal history. Consequently, the appeal was inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's decision is adequately motivated, as re-evaluation of facts and sentencing options belongs exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .42533/25 ritenuto che il primo motivo dedotto è generico perchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da una valida motivazione basata sulla irrilevanza del periodo pandemico da covid-19, non potendosi riproporre in questa sede la medesima richiesta con argomenti che sollecitano una mera rivalutazione del fatto riservata al giudizio di merito; ritenuto che anche il secondo motivo in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello dì , Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso detta pena in ragione della tipologia dei precedenti penali e delle modalità del fatto, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
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