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Ordinanza — n. 16810/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grievances seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16810/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances sought a re-evaluation of evidentiary sources beyond the scope of judicial review. The appellant argued for alternative interpretations of the lower court's findings on criminal responsibility and sentencing, which the court deemed merely restatements of already rejected complaints. Consequently, the decision was dismissed pursuant to Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 612 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the conviction or sentencing based on requests to re-evaluate evidence or reinterpret facts are inadmissible if they merely reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility judicial review scope evidence re-evaluation sentencing grievances Article 616 Code motivi di cassazione revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
pen., alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen., al mancato riconoscimento del minimo della pena, al diniego della concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 337 cod. pen
art. 612 cod. pen
pen., alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen., al mancato riconoscimento del minimo della pena, al diniego della concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

RIZIO nato a PALERMO il 17/02/1975 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Bronzellino avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen., al mancato riconoscimento del minimo della pena, al diniego della concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina Anna Rosaria Pacilli Maria Silvia Giorgi r DtPOSITATA vN AN .\!,I.q!..1\P- ¦ 1 6 stauis 2