Ordinanza — n. 16809/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r.7OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Piero Fiorentino avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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O nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r.7OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Piero Fiorentino avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina Anna Rosaria Pacilli Maria Silvia Giorgi u2-Y DEPf\';',' tN C7' 2