Ordinanza — n. 16807/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARONICA nato a ERICE il 12/11/1984 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonina Veronica Monreale avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative alla mancata applicazione della continuazione esterna trovano smentita nel procedimento impugnato, atteso che la pena è stata determinata riconoscendo la continuazione dei reati di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani, irrevocabile il 7 luglio 2023, richiamata dalla ricorrente; rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata indicazione dei singoli aumenti a titolo di continuazione per i reati oggetto del presente procedimento trova smentita nella sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha esplicitato che tali aumenti erano stati quantificati nella misura di tre mesi per ciascuno dei reati; rilevato, altresì, che non si ravvisa neanche l'interesse che sorregge tale ultima censura; considerato che è stata depositata memoria nell'interesse della ricorrente, con cui sono stati ribaditi i rilievi formulati in ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16807/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen..
Parole chiave
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RONICA nato a ERICE il 12/11/1984 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonina Veronica Monreale avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative alla mancata applicazione della continuazione esterna trovano smentita nel procedimento impugnato, atteso che la pena è stata determinata riconoscendo la continuazione dei reati di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani, irrevocabile il 7 luglio 2023, richiamata dalla ricorrente; rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata indicazione dei singoli aumenti a titolo di continuazione per i reati oggetto del presente procedimento trova smentita nella sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha esplicitato che tali aumenti erano stati quantificati nella misura di tre mesi per ciascuno dei reati; rilevato, altresì, che non si ravvisa neanche l'interesse che sorregge tale ultima censura; considerato che è stata depositata memoria nell'interesse della ricorrente, con cui sono stati ribaditi i rilievi formulati in ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M