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Ordinanza — n. 16806/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that these claims merely sought an alternative reading of probative sources, which falls outside the scope of appellate review and had already been properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals seeking a re-evaluation of evidence or alternative interpretation of probative sources are inadmissible as they exceed the scope of the appellate review and constitute mere repetitions of grievances already adjudicated.

Parole chiave

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inadmissible appeal appellate review scope evidence re-evaluation generic mitigating circumstances probative sources aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
in particolare pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a SARNO il 04/03/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Giudice avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., alla mancata rinnovazione istruttoria e al diniego delle attenuanti generiche, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Maria Silvia Giorgi t-- Dtposrr -r 26 icizi, aLD „4d.3rie, Furvma