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Ordinanza — n. 16803/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming exclusion of recidivism had no effect on sentence quantum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim that excluding recidivism had no substantive effect on the sentence was manifestly unfounded. The appellate court had confirmed the first-instance penalty despite noting the first judge failed to consider recidivism, meaning the exclusion did not alter the final quantum. Consequently, the court rejected the argument and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The exclusion of recidivism in a rescissory phase does not preclude the confirmation of the original penalty if the first-instance judge failed to account for recidivism, rendering the claim of no substantive effect on the sentence quantum inadmissible.

Parole chiave

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recidivism exclusion sentence quantum rescissory phase inadmissible appeal penal confirmation recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ALINO nato a CASORIA il 22/08/1965 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasqualino Squillace; rilevato che il ricorrente ha affermato che l'esclusione della recidiva, operata dalla Corte di appello a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte, non avrebbe avuto effetti sostanziali sul quantum della pena irrogata, essendo stata confermata la pena determinata dal Giudice di primo grado; considerato che il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha sottolineato che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della recidiva nella determinazione della pena, con la conseguenza che, pur a seguito dell'esclusione della recidiva nella fase rescissoria, poteva essere confermata la pena come determinata dal Giudice di primo grado; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen