Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specifically cite legal grounds and facts against the contested judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for acquittal or sentence reduction but failed to specifically contrast these requests with the reasoning of the lower court's decision. The court ruled that appeals must contain precise legal and factual arguments to be valid, and generic complaints do not satisfy this requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it fails to specifically cite the legal grounds and factual elements supporting the request, as the essential content of an appeal is a precise confrontation with the contested decision's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a ACERRA il 05/09/1972 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Montano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è osservato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente che si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di assoluzione o, per o meno, ridurre la pena, ma non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina Anna Rosaria Pacilli Maria S ia Giorgi f2.DEPOSITATA CA! 114 A2O26 31 Funzfol fidwzia D Santis