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Ordinanza — n. 16799/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16799/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16799/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a TORRE DEL GRECO il 27/07/1969 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Angelo Ruggieri, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive, evidenziandosi che i precedenti penali dell'imputato ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; che i fatti per cui si procede sono rivelatori di una spiccata pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva e che la pena, leggermente superiore al minimo editale, è proporzionata ai fatti e alla personalità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16799/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pagina tre della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive, evidenziandosi che i precedenti penali dell'imputato ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; che i fatti per cui si procede sono rivelatori di una spiccata pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva e che la pena, leggermente superiore al minimo editale, è proporzionata ai fatti e alla personalità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riesame della carcerazione preventiva remissione della pena revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

nato a TORRE DEL GRECO il 27/07/1969 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Angelo Ruggieri, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive, evidenziandosi che i precedenti penali dell'imputato ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; che i fatti per cui si procede sono rivelatori di una spiccata pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva e che la pena, leggermente superiore al minimo editale, è proporzionata ai fatti e alla personalità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Di P.Q.M