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Ordinanza — n. 16797/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription argument and lack of evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16797/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the crime had expired due to prescription delays caused by COVID-19 and defense suspensions. The applicant argued the offense extinguished by September 2025, but the court found this reasoning flawed because it ignored the statutory suspension of prescription periods applicable to crimes committed between 2017 and 2019. Furthermore, the court rejected arguments regarding subjective intent and sentencing rules as they merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the prescription argument is manifestly unfounded due to failure to account for statutory suspension periods, and when other grounds merely request a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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criminal prescription suspension cassation inadmissibility manifestly unfounded argument evidence re-evaluation scope COVID procedural delays subjective intent review statutory time limits criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
103 del 2017, che determina la mancata verificazione ad oggi della prescrizione; precisato, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
in particolare pagine cinque, sei, sette e otto della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
Legge n. 103 del 2017
Legge n. 3 del 2019
Legge n. 134 del 2021
134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.
art. 368 cod. pen
art. 159 cod. pen
103 del 2017, che determina la mancata verificazione ad oggi della prescrizione; precisato, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 131-bis cod. pen
288175 - 01); rilevato che le residue censure relative al difetto dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine cinque, sei, sette e otto della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
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Testo completo

A nato a JESI il 15/07/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Jessica Principi avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto che il reato di cui all'art. 368 cod. pen. contestatole, commesso il 10 novembre 2017, pur considerando le sospensioni dovute ai rinvii per il COVID e per l'adesione all'astensione del difensore, si sarebbe estinto per prescrizione, maturata il 28 settembre 2025, è manifestamente infondato, atteso che non considera la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che determina la mancata verificazione ad oggi della prescrizione; precisato, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); rilevato che le residue censure relative al difetto dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque, sei, sette e otto della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara P.Q.Mammende. Così deciso il 13 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Maria Silvia Giorgi 1 l L'. 3