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Ordinanza — n. 16796/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal on sentencing and inadmissible re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing procedural defects and irrelevant grounds. The appellant challenged the conviction for attempted robbery and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower court. The court rejected these arguments as outside the scope of cassation review and noted the failure to appeal the specific sentencing quantification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 385 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, and appeals must specifically address sentencing quantification to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibited sentencing quantification appeal general mitigating circumstances attempted robbery conviction deroga in caso di stato di emergenza allontanamento nonostante motivi di salute nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla quantificazione della pena non è consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 385 c.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla quantificazione della pena non è consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a PALERMO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 97OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Antonino Pavone avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il motivo sulla quantificazione della pena non è consentito, non essendo stato dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

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