Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation claim without specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Rossello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentence lacked motivation, but failed to provide specific legal grounds or factual elements contrasting with the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirements for a valid critique under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific legal and factual arguments contrasting with the contested decision; a generic claim of lack of motivation without such comparison renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NO nato a PARTINICO il 16/07/1978 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Rossello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è osservato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, senza un confronto con le argomentazioni della pronuncia anzidetta; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
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