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Ordinanza — n. 16793/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic grievances on liability and recidivism are inadmissible for re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Danilo Greco inadmissible, citing generic complaints regarding criminal liability and recidivism. The court determined these arguments merely sought a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Generic grievances challenging the affirmation of criminal liability or recidivism are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances criminal liability recidivism evidence re-evaluation sindacato di legittimità Code of Criminal Procedure aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to a SIRACUSA il 21/05/1986 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Danilo Greco avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, oltre che generiche, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., in particolare, pagine cinque e sei della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichia P.Q.M