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Ordinanza — n. 16792/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16792/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16792/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a ACIREALE il 11/07/1983 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 9(OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è già osservato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16792/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga evasione all'obbligo di contribuzione espatrio illegale insufficiente espulsione di familiari alibi

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a ACIREALE il 11/07/1983 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 9(OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è già osservato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente la sussistenza di vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ascrittogli e al diniego delle attenuanti generiche, senza un confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.MGiuseppina Anna Rosaria Pacilli sia Giorgi a 43 2026