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Ordinanza — n. 16790/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges seek factual re-evaluation outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ignazio Genovese inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings on liability, generic mitigating circumstances, and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because they sought a factual reassessment of probative sources, which falls outside the scope of judicial review and merely repeats grievances already dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the quantification of punishment are inadmissible as they exceed the scope of judicial review and constitute mere repetitions of grievances already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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judicial review scope factual re-evaluation inadmissible appeal probative sources generic mitigating circumstances Article 616 procedure sentencing quantification false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
in particolare pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che nelle note depositate il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 372 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che nelle note depositate il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

o a PARTINICO il 17/10/1982 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 97OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Genovese avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che nelle note depositate il ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MDEPOV Wit CA( ' LI .1 i2O26 Furvir hiett 2