Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16789/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances require factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Saturday Miracle inadmissible, citing grievances regarding the drug trafficking charge and burden of proof. The court determined these arguments merely requested a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Grievances requiring a re-evaluation of evidence or alternative reading of sources are inadmissible in cassation as they fall outside the scope of legal review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility drug trafficking charge burden of proof standard factual re-evaluation scope Article 616 criminal procedure detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
309/90, con riferimento al difetto della finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanza stupefacente, e alla violazione del principio del raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e dell'art. 62-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o il 10/04/1998 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Saturday Miracle avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al difetto della finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanza stupefacente, e alla violazione del principio del raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); rilevato che la pena base e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati determinati avuto riguardo all'oggettiva gravità del fatto complessivamente considerato, alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo dell'imputato; ritenuto che in ordine alle deduzioni formulate nella memoria possono ribadirsi le argomentazioni innanzi formulate; considerato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MNO, "rzia De 2