Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant condemned to pay court costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the litigation. The appellant, Piero Cudoni, had previously filed a cassation appeal against a second-instance judgment from Sassari but subsequently renounced the claim. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the Fine Fund, citing established precedent that voluntary withdrawal constitutes a blameworthy act warranting sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d); Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible and triggers a mandatory condemnation of the appellant to pay both procedural costs and a pecuniary fine to the Fine Fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to a ARZACHENA il 10/11/1971 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero Cudoni avverso la sentenza in epigrafe e la nota con cui ha rinunciato al ricorso; rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ad esso. considerato che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' e, quindi, a colpa del ricorrente:
Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00; precisato che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Degennaro, Rv. 267373 - 01), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.MLi l 26