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Ordinanza — n. 16779/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16779/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16779/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Bonura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 3 della sentenza impugnata, in cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono stati presi in considerazione non solo i precedenti penali coevi alla commissione del fatto sub iudice, ma anche quelli posti in essere in tempi recenti, in cui l'imputato è stato condannato per ben sette volte per il reato della medesima indole di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16779/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 3 della sentenza impugnata, in cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono stati presi in considerazione non solo i precedenti penali coevi alla commissione del fatto sub iudice, ma anche quelli posti in essere in tempi recenti, in cui l'imputato è stato condannato per ben sette volte per il reato della medesima indole di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali infrazione privilegiata obbligo di articolare le censure contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: BONURA CARLO nato a PALERMO il 13/11/1971 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Bonura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 3 della sentenza impugnata, in cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono stati presi in considerazione non solo i precedenti penali coevi alla commissione del fatto sub iudice, ma anche quelli posti in essere in tempi recenti, in cui l'imputato è stato condannato per ben sette volte per il reato della medesima indole di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIN (i —,i Arao26 i10 2