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Ordinanza — n. 16777/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to specifically argue against the lower court's reasoning as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16777/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments against the contested judgment. The appellant merely asserted a generic lack of constitutive elements for the crimes without contrasting these claims with the reasoning of the lower court. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must contain specific arguments contrasting the contested decision's reasoning; generic assertions of factual defects without this comparison render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific argumentation requirement failure to contrast reasoning procedural costs award generic factual assertions esame di cassazione diritto a un difensore cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019
268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv.
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Testo completo

to a NAPOLI il 15/07/1977 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro De Rosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è già osservato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente il difetto degli elementi costitutivi dei reati ascrittigli, senza un confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

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