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Ordinanza — n. 16775/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges seek factual re-evaluation outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16775/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hamza Sassi inadmissible, ruling that the cited errors regarding fact qualification under Article 393 of the Penal Code fall outside the scope of appellate review. The court determined these arguments merely requested a re-evaluation of evidence already properly assessed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected pursuant to Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the qualification of facts are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence rather than a legal error, as the appellate court's role is limited to reviewing the correctness of the legal application of the trial court's findings.

Parole chiave

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appellate review scope fact qualification error evidence re-evaluation inadmissible appeal Criminal Procedure Code ripetizione dell'indebito obbligo di restituzione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 393 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

I 05PWEV) nato il 19/06/1993 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Sassi avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichia P.Q.M