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Ordinanza — n. 16765/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16765/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16765/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MAGDY MAHER ABDEL MASEH ANTOUNYOUS nato il 01/02/1993 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 e agli artt. 582- 585 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); rilevato che non vi è alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza, come ben sottolineato a pagina sei della sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16765/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e agli artt. 582- 585 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); rilevato che non vi è alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza, come ben sottolineato a pagina sei della sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità aggressione fisica vittima minaccia contro le autorità agente di polizia ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: MAGDY MAHER ABDEL MASEH ANTOUNYOUS nato il 01/02/1993 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 e agli artt. 582- 585 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); rilevato che non vi è alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza, come ben sottolineato a pagina sei della sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiar P.Q.Mi • Mei e .Stinia 2