Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16764/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16764/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16764/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a NUORO il 10/11/1974 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Michele Marras avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 583 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Michele Marras avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione del mutamento giurisprudenza sviamento della giustizia revisione in materia penale ricorso per cassazione vizi procedurali modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 583 cod. pen
169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a NUORO il 10/11/1974 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Michele Marras avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M--,\711741.1 2026