Cassation dismisses appeals regarding evidence assessment, non-punishment, and escape charges due to lack of logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Di Ceglie and Maxia against the Bari Court of Appeal's judgment. The appellants argued regarding evidence evaluation, the non-punishment provision of Article 393-bis, and the integration of the escape crime, but the court found their arguments generic or legally inadmissible. Consequently, the lower court's decision was upheld as free from logical defects and based on correct inferential criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of evidence are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and based on shared experience, while generic complaints regarding non-punishment provisions or escape charges without specific factual errors do not justify a cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: DI CEGLIE COSIMO nato a BISCEGLIE il 11/02/1999 MAXIA MARIA STELLA nato a TRIGGIANO il 15/04/1975 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.34290/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei ricorsi proposti da Di Ceglie Cosimo e Maxia Maria Stella con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le. doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. (ricorso di Maxia) sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, ritenuto coerentemente del tutto legittimo, come anche reiterative sono le censure relative alla integrazione del reato di lesioni personali; ritenuto che le deduzioni sviluppate dal ricorrente Di Ceglie in merito all'accertamento del reato di evasione sono inammissibili, essendosi la Corte uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo sulla base di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria prodotta dal difensore (avv.
Antonio Florio) per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P P.Q.M117 AG 2026 Furye_ r10