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Ordinanza — n. 16760/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking factual findings under new procedural law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16760/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court held these arguments targeted factual findings rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected because the new procedural law restricts appeals to specific legal errors, excluding challenges to the assessment of facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against judgments of plea bargaining are limited to specific legal violations regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty, excluding attacks on the evaluation of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility plea bargaining judgment factual findings review procedural law limits acquittal conditions assessment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 26 settembre 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.

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Testo completo

to a NAPOLI il 13/11/2000 avverso la sentenza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg.34286/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore Gimmelli Pasquale è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 26 settembre 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M