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Ordinanza — n. 16758/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for habitual theft, citing adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16758/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Lecce Court of Appeal's conviction for habitual theft. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis and challenged the factual reconstruction of the crime, but the court found the lower court's reasoning coherent and sufficient. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a ruling against the appellant for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal provides adequate and coherent motivation regarding the facts and the required intent, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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habitual theft conviction non-prosecution defense inadmissible appeal adequate motivation court costs ruling modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 334 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

nato a CASARANO il 27/09/1994 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;t Rg.34247/25 Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.) concernendo la valutazione della gravità del fatto oltre che del suo carattere abituale, investono profili di fatto rispetto ai quali la Corte ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigl e estensore Il Presidente Ricc Amoroso Maria Silvia Giorgi OFPOSITATA tN C ' 11 M 026 Furrzion., .Lziario Mtvzia tout