Cassation dismisses appeal on escape from home detention, ruling duration and distance irrelevant to intent finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of intent regarding an unauthorized departure from home detention. The court ruled that any unauthorized escape constitutes the crime regardless of duration, distance, or reasons for the movement, leaving intent assessment to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 260 c.p.p.: The Court of Cassation holds that the evaluation of material evidence regarding the intent to evade custody is exclusively within the competence of the Court of Appeal, which must provide adequate reasoning on whether the unauthorized departure constitutes the crime of escape.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O ALESSIO nato a PALERMO il 15/10/1992 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34212/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento dei materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P P.Q.M