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Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria addebito di tasse condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
art. 131-bis c.p
385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.M