Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p, art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16752/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34126/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 385 c.p.), con specifico riferimento alla prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, oltre che con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
D P.Q.M