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Ordinanza — n. 16747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on recidivism and sentencing as lower court followed annulment criteria with adequate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding recidivism and sentencing adjustments. The lower court correctly applied recidivism rules and increased penalties based on prior annulment decisions, providing sufficient justification for these changes. Consequently, the appeal was rejected as the arguments were unfounded given the lower court's adherence to established legal criteria.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism and sentencing follows the criteria established in prior annulment decisions, provided such reasoning is adequate and specific censure is absent.

Parole chiave

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recidivism application sentencing criteria appeal inadmissibility lower court reasoning procedural dismissal ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 355 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

o a FASANO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34102/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sulla recidiva e la rideterminazione della pena sono manifestamente infondati rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione della recidiva, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto agli aumenti di pena per continuazione, confermati solo in parte nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.M