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Ordinanza — n. 16745/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16745/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16745/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: DE BARI FIORELLA nato a MOLFETTA 11 13/08/1980 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34096/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione della recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Lecce ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali, così da rendere generica la doglianza della ricorrente, considerata anche la disposta applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti sulla base di apprezzamenti in fatto non censurabili in questa sede; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16745/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 34096/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione della recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Lecce ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali, così da rendere generica la doglianza della ricorrente, considerata anche la disposta applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti sulla base di apprezzamenti in fatto non censurabili in questa sede; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

da: DE BARI FIORELLA nato a MOLFETTA 11 13/08/1980 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34096/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione della recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Lecce ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali, così da rendere generica la doglianza della ricorrente, considerata anche la disposta applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti sulla base di apprezzamenti in fatto non censurabili in questa sede; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P P.Q.MIl Consiglier stensore Il Presidente Ric Maria Silvia Giorgi 2