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Ordinanza — n. 16744/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for insufficient evidence of intentional obstruction of public official duties by fleeing driver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court of Bari's conviction for resisting a public official. The appellant argued against the integration of the resistance charge, but the appellate court found sufficient evidence that the driver's evasive maneuvers on the sidewalk and overtaking created a concrete danger to police officers. Consequently, the court ruled that the lower court provided adequate motivation regarding the specific actions that obstructed public functions.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court established that fleeing a police pursuit constitutes resistance to a public official only when the escape involves imprudent maneuvers that actively obstruct the exercise of public functions and induce a perception of danger.

Parole chiave

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resistance to public official police pursuit evasion imprudent driving maneuvers criminal appeal dismissal obstruction of public function motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

posto da: FACCILONGO VITTORIO BRUNO nato a BARI il 15/09/1989 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34092/25 ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida della sua autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità, considerati i sorpassi effettuati ed il tratto di strada percorso sul marciapiede; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consig estensore Il Presidente Riccf.o Amoroso Maria Silvia Giorgi 2