Cassation court dismisses appeal for genericity regarding escape from home detention under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment. The appellant argued against the conviction for escape from home detention under Article 385 of the Penal Code, claiming the lower court lacked specific reasoning. The court rejected these grounds, finding the appeal's arguments too generic and confirming the lower court's adequate motivation regarding the gravity of the escape.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to address the specific factual and legal reasoning provided by the court of appeal in the contested judgment.
Parole chiave
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nato a AVELLINO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .34077/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiate; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto, in ragione della distanza percorsa e della durata dell'allontanamento; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. P.Q.M