Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for absolute genericity regarding appellate court's reasoning on criminal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the Bari Court of Appeal's judgment due to absolute genericity in the grounds of appeal. The appellant argued the lower court failed to properly address the elements of the crime under Article 337 of the Penal Code, yet the appellate court provided sufficient reasoning contrary to these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court, which must be presumed to have adequately motivated the decision if the appeal lacks specific objections.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute genericity inadmissible appeal criminal elements procedural costs Cassation review sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 34064/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi DEPOStTÉ:\ r 1 026 tl Fumi() Mar:36 5c4fllià 2