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Ordinanza — n. 16738/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16738/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/11/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;¦ RG. 34063/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello (con riferimento al 131-bis c.p.), a fronte di una motivazione esaustiva anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 34063/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello (con riferimento al 131-bis c.p.), a fronte di una motivazione esaustiva anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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spese di esecuzione spese di assistenza condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda rimborso delle spese sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/11/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;¦ RG. 34063/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello (con riferimento al 131-bis c.p.), a fronte di una motivazione esaustiva anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M