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Ordinanza — n. 16736/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute generality of censure regarding appellate court's reasoning on criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court of Reggio Calabria for absolute generality of censure. The appellant argued against the conviction under Article 335 of the Penal Code, but the court found the objections lacked specific reference to the appellate judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that factual evaluations and evidence assessment remain within the exclusive domain of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 335 c.p.: An appeal is inadmissible if the censure is absolutely generic and fails to address the specific reasoning of the lower court regarding the existence of criminal elements or the evaluation of evidence.

Parole chiave

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absolute generality of censure Art. 616 c.p.p. Art. 335 c.p. factual evaluation by judges inadmissible appeal criminal procedure regional appellate court spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 335 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

to a MELITO DI PORTO SALVO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.34030/25 Ritenuto che le censure dedotte nel motivo unico di ricorso sono affette da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui ail'art.335, c.p. ascritto all'imputato, e sia in merito alla valutazione delle prove; ritenuto che le censure riferite alla valutazione del compendio probatorio non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alle valutazioni dei giudici di merito, sorrette da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dich P.Q.M