Appeal dismissed for evading home detention; court rejects generic recidivism arguments and upholds conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the conviction for evading home detention, ruling that the lower court's assessment of evidence was within its exclusive competence. The appellant argued against the conviction based on the duration and distance of unauthorized movements, alongside generic claims regarding recidivism, which the court found insufficient. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judge correctly established that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of specific circumstances, and the recidivism arguments lacked concrete relevance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 263 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments; evading home detention is complete upon any unauthorized departure, irrespective of duration or distance, and generic recidivism arguments fail to demonstrate increased danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 33943/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che anche le cesure dedotte sulla recidiva sono del tutto generiche essendo stata condivida la valutazione del Giudice di primo grado ai fini della rilevanza dei precedenti penali a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.MIl Co iere estensore Il Presidente o Amoroso Maria Silvia Giorgi DEPOSITAT.A tf\I 11 2026 Aia 2