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Ordinanza — n. 16730/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for absolute genericity of grounds regarding Article 337 criminal code elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16730/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Court of Catanzaro, ruling the sole ground of the complaint was absolutely generic. The appellant argued the lower court failed to properly address elements of the crime under Article 337 of the Penal Code, yet the appellate court had already provided congruent reasoning on these points. Consequently, the court found the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court regarding the constitutive elements of the alleged crime.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal Article 337 Penal Code inadmissible appeal procedural costs Cassation review motivation vices allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 337 c.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

to a CROTONE il 03/07/1995 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 33935/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.M