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Ordinanza — n. 16728/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for absolute genericity regarding lower court's reasoning on criminal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the Court of Appeal of Bari's judgment. The appellant argued the lower court failed to properly address the elements of the crime under Article 337 of the Penal Code, yet the appellate court provided sufficient reasoning. The court rejected this claim as the appeal was absolutely generic and lacked specific grounds, leading to the rejection of the appeal and a ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to demonstrate specific defects in the lower court's reasoning regarding the constitutive elements of the crime.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal insufficient reasoning Article 337 Penal Code Article 616 Code of Criminal Procedure dismissal of appeal court of cassation spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

ta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 33881/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.M