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Ordinanza — n. 16721/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal, ruling that the complaints were generic and failed to engage with the specific reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued against the factual findings regarding violent conduct and the existence of intent, but the court noted these arguments merely repeated issues already thoroughly addressed by the lower court without offering a genuine comparison. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under principles of judicial review, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning; generic complaints that merely restate issues already decided without a factual comparison are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal complaints lack of factual comparison inadmissibility of appeal judicial review limits specificity requirement riscossione di pene pecuniarie indennità per testimone censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974
Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139
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Testo completo

O nato a PATTI il 29/09/1974 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.33750/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto di ufficio inerente all'osservanza del divieto di accedere in un locale della sala operativa del Commissariato; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sono ugualmente generici perché non si confrontano con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla valutazione delle prove testimoniali, alla sussistenza del dolo e sull'accertamento dei reati di resistenza e lesioni; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica, in difetto di una partecipazione apprezzabile alla decisione ed al contraddittorio cartolare, anche a fronte della disposta assegnazione del procedimento alla Sezione Settima all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Cons li e estensore Il Presidente Rica Amoroso Maria Silvia Giorgi DEPOSITATA M FtipZi0; tii(liZi4 Lie Wij