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Ordinanza — n. 16718/2026 — snpen Generato dall'IA

Evasion charge appeal dismissed; duration and distance irrelevant to breach of home detention rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the conviction for evading home detention, ruling that the lower court's assessment of evidence was within its exclusive competence. The prosecution argued that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of distance or duration, while the defense contested the severity of the breach. The court upheld the conviction, emphasizing that the established legal principle treats all unauthorized movements as evasive acts without considering specific mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 457 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of evading home detention is consummated by any unauthorized departure from the designated location, rendering the duration of the absence and the distance traveled legally irrelevant to the establishment of the offense.

Parole chiave

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home detention evasion unauthorized departure criminal appeal dismissal evidence assessment procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 457 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 33549/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. P.Q.M1 1 Ar 2026 2