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Ordinanza — n. 16717/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on escape from home detention, ruling duration and distance irrelevant to intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's conviction for evading home detention. The appellant argued regarding the evaluation of evidence, but the court held that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of distance or duration. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 263 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's assessment of evidence regarding the intent to evade home detention is within its exclusive competence, establishing that the crime of escape is consummated by any unauthorized departure without regard to distance or time.

Parole chiave

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home detention escape unauthorized departure intent assessment inadmissible appeal Article 616 c.p.p. criminal procedure evading vigilance condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 263 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

CUI 031V4B1) nato a SASSARI il 24/11/1988 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 33522/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente R. o Amoroso Maria Silvia Giorgi DEPOSITATA C CAN 1A 1 2026 Furrzi Ma De Somi's 2