Criminal appeal dismissed for generic grounds; court upheld conviction for unauthorized escape under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for unauthorized escape. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning, but the court found the appellate decision sufficiently detailed regarding Art. 385 of the Penal Code and rejected the necessity defense due to lack of evidence. Consequently, the appeal was declared inadmissible for genericity, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the lower court's reasoning on the elements of the crime and the rejection of the necessity defense was sufficient and aligned with established case law.
Parole chiave
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posto da: BARRE AYOVI JOSE JORDY nato il 08/12/1997 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;" RG.33504/25 Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti dorniciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo non cagionata dal proprio comportamento e comunque non altrimenti evitabile; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore (avv.
Chiara M. Zanotti) per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. P.Q.M